Sentenza N.162/2014 Sentenza 9 aprile – 10 giugno 2014 ETEROLOGA

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Procreazione medicalmente assistita – Divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterolo. nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.4, comma 3,9 commi 1,3, e 12, comma 1 della legge 19.02.2004

Sentenza 151/2009

La sentenza della Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14 della legge 40/2004, comma 2 e comma 3. In particolare ha dichiarato illegittima la parte che prevede “un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” (comma 2) e la parte che non prevede che il trasferimento degli embrioni debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna (comma 3).

Sentenza N. 96/2015: procreazione medicalmente assistita e diagnosi genetica preimpianto 14 maggio 2015

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), accertate da apposite strutture pubbliche.

Sent. 229/2015: procreazione medicalmente assistita e diagnosi genetica preimpianto 21 ottobre 2015

Nell’ambito del giudizio in via incidentale sollevato dal Tribunale di Napoli, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 40 nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto di embrioni affetti da malattie genetiche e ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 14 della legge.

TAR Lazio-Roma, sez. III quater, sentenza 21.01.2008 n.398

Oltre ad annullare le linee guida per l’applicazione della legge per ”eccesso di potere’ ‘nella parte in cui vietavano le indagini cliniche sull’ embrione, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme (articolo 14, commi 2 e 3) che prevedono la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del contemporaneo impianto.

Sentenza di Cagliari del 22 settembre 2007

Sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che la diagnosi pre impianto è consentita.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sez. civ. I, 11 ottobre 2020

Nell’ambito della PMA omologa ed eterologa, intervenuta la fecondazione dell’ovulo in vitro poi crioconservato, il consenso non è più revocabile in vista del successivo impianto. Al riguardo non rileva la pendenza del giudizio di separazione dei coniugi poiché il requisito normativo della “coppia” (comunque nel caso sussistente al momento della fecondazione) rileva ai fini dell’accesso alla PMA, assumendo in seguito rilevanza assorbente il solo consenso come fattore determinante la genitorialità.

CECOS ITALIA

Terapia della sterilità e della Focondazione Assisitita